Istituzione di nuove sedi di tribunale civile e penale a Civitavecchia, Marsala e Prato.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Sono istituite le sedi di tribunale civile e penale in Civitavecchia, in Marsala e in Prato.
Il tribunale civile e penale di Civitavecchia ha giurisdizione sulla circoscrizione territoriale dell'attuale mandamento della pretura di Civitavecchia che comprende i comuni di Allumiere, Cerveteri, Civitavecchia, Montalto di Castro, Santa Marinella, Tarquinia e Tolfa.
Il tribunale civile e penale di Marsala ha giurisdizione sulla circoscrizione territoriale degli attuali mandamenti delle preture di Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano, Partanna, Salemi e Pantelleria che comprendono i comuni di Marsala; Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Partanna, Gibellina, Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa, Salemi, Vita e Pantelleria.
Il tribunale civile e penale di Prato ha giurisdizione sulla circoscrizione territoriale dell'attuale mandamento della pretura di Prato che comprende i comuni di Calenzano, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Prato, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio.
Art. 2.
Il Governo e' autorizzato a determinare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale dei tribunali civili e penali di Civitavecchia, di Marsala e di Prato, rivedendo le piante organiche di altri uffici giudiziari, ed a stabilire la data d'inizio del funzionamento dei tribunali anzidetti.
Art. 3.
Alla data di inizio del funzionamento dei tribunali di cui all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti avanti ai tribunali di Roma e di Trapani, nonche' avanti al tribunale di Firenze, rispettivamente appartenenti, per ragioni di territorio, ai sensi degli articoli precedenti, alla competenza dei tribunali di Civitavecchia, di Marsala e di Prato, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di questi tribunali.
La disposizione non si applica alle cause civili gia' passate in decisione ed ai procedimenti penali nei quali sia stato gia' dichiarato aperto il dibattimento alla data sopraindicata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 marzo 1968
SARAGAT MORO - REALE - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE