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Norme integrative della legge 4 agosto 1965, n. 1027, concernente l'organico del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichita' e belle arti.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Con effetto dalla entrata in vigore della presente legge i custodi temporanei assunti presso le Soprintendenze alle antichita' e belle arti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, sono collocati con la qualifica di avventizi di IV categoria, nel contingente del personale non di ruolo della amministrazione delle antichita' e belle arti.

Art. 2.


Fino a che non sia avvenuto il totale assorbimento in ruolo dei custodi temporanei inquadrati ai sensi del precedente articolo, saranno tenuti vacanti tanti posti nella qualifica iniziale del ruolo del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichita' e belle arti, quanti sono i posti occupati dai custodi temporanei medesimi.

Art. 3.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 DICEMBRE 1975, N. 805))

Art. 4.


Le assunzioni obbligatorie, a norma della legge 3 giugno 1950, n. 375 e successive modificazioni, degli invalidi di guerra e per fatto di guerra, ai posti di ruolo della qualifica iniziale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichita' e belle arti, saranno disposte nelle misure stabilite dall'articolo 12 della legge stessa, per i manovali con funzioni di inserviente delle ferrovie dello Stato. E' ridotta del 50 per cento la misura delle assunzioni obbligatorie nei predetti posti, dei mutilati e degli invalidi civili e dei mutilati e degli invalidi del lavoro previste rispettivamente, dall'articolo 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Art. 5.


I concorsi per la nomina del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichita' e belle arti, ferme restando le altre modalita' previste dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, si svolgeranno in base ad un esame-colloquio vertente su argomenti di carattere generale nonche' su argomenti relativi al servizio di istituto.

Art. 6.


Per i candidati gia' appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonche' dell'Arma dei carabinieri, purche' non dimessi dal servizio per motivi di salute o per motivi disciplinari, il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi previsti dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, e' elevato a 40 anni, salve le ulteriori elevazioni di legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 marzo 1968
SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE