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Approvazione ed esecuzione degli scambi di note tra l'Italia e la Gran Bretagna in materia di esenzioni fiscali a favore degli istituti culturali, effettuati a Londra il 1 settembre 1965.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Sono approvati i seguenti atti internazionali tra l'Italia e la Gran Bretagna:
a) Scambio di note per l'esenzione dai dazi doganali del materiale importato da istituti culturali, effettuato a Londra il 1 settembre 1965;
b) Scambio di note per l'esenzione dalle imposte degli istituti culturali, effettuato a Londra il 1 settembre 1965.

Art. 2.


Piena ed intera esecuzione e' data agli scambi di note di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' alla rispettiva clausola finale delle note stesse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 febbraio 1968
SARAGAT MORO - FANFANI - PRETI - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE

Scambio di note

Scambio di note fra l'Italia e la Gran Bretagna per l'esenzione dai dazi doganali del materiale importato da istituti culturali.



Parte di provvedimento in formato grafico



Londra, 1 settembre 1975.

Eccellenza,

Ho l'onore di riferirmi ai colloqui intervenuti tra i Rappresentanti del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e del Governo della Repubblica italiana circa l'esenzione dai diritti di dogana sul materiale importato dagli Istituti culturali nel Regno Unito ed in Italia.
Ho ora l'onore di informare la Signoria Vostra che il Governo del Regno Unito e' disposto a concludere con il Governo della Repubblica italiana un Accordo nei seguenti termini:
1) L'importazione nel Regno Unito da parte o per conto degli Istituti culturali italiani nel Regno Unito, contemplati dall'art. 2 dell'Accordo culturale italo-inglese del 28 novembre 1951, del materiale previsto dall'Art. 10 di detto Accordo, godra', se del caso, della esenzione dai diritti di dogana in conformita' con la legislazione e la prassi esistenti nel tempo nel Regno Unito.
2) L'importazione in Italia, da parte o per conto degli Istituti culturali britannici in Italia, contemplati dall'Art. 2 dell'Accordo culturale italo-inglese del 28 novembre 1951, del materiale previsto dall'Art. 10 di detto Accordo, sara' esente da diritti di dogana e da tasse di importazione.
3) Le disposizioni del paragrafo 2 suddetto avranno effetto dalla data dell'entrata in vigore dell'Accordo culturale italo-inglese del 28 novembre 1951.

Se il Governo italiano concorda su quanto precede, ho l'onore di proporre che la presente Nota e quella di risposta della Signoria Vostra dello stesso senso costituiscano un Accordo tra i nostri due Governi in questa materia. Propongo altresi' che l'Accordo entri in vigore il giorno in cui il Governo italiano avra' notificato al Governo del Regno Unito di avere effettuato gli adempimenti previsti a tal fine e rimarra' in vigore fino a sei mesi dopo la data in cui uno dei due Governi avra' notificato la denuncia".
In risposta ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo della Repubblica italiana accetta le proposte suddette e che pertanto considera la Nota di Vostra Eccellenza e la presente risposta quale Accordo tra i due Governi in questa materia che entrera' in vigore il giorno in cui il Governo italiano avra' notificato a Governo del Regno Unito di avere effettuato gli adempimenti previsti a tal fine e rimarra' in vigore fino a se mesi dopo la data in cui uno dei due Governi avra' notificato la denuncia.

Gradisca, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione.
Paolo PANSA CEDRONTO
Incaricato d'Affari a.
i.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI



Parte di provvedimento in formato grafico



Scambio di note fra l'Italia e la Gran Bretagna per l'esenzione dalle
imposte degli istituti culturali

Londra, 1 settembre 1965.

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di Vostra Eccellenza in data odierna la quale tradotta ha il seguente tenore:
"Ho l'onore di riferirmi ai colloqui intervenuti tra i Rappresentanti del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e quelli del Governo della Repubblica italiana circa l'esenzione dalle imposte sui locali adibiti ad Istituti Culturali nel Regno Unito ed in Italia. Ho ora l'onore di informare la Signoria Vostra che il Governo del Regno Unito e' disposto a concludere un Accordo con il Governo della Repubblica italiana nei seguenti termini:
1) il Governo del Regno Unito si assumera' quella parte delle imposte applicabili agli istituti culturali italiani nel Regno Unito, contemplati dall'art. 2 dell'Accordo culturale italo-inglese del 28 novembre 1951, che rappresenta il pagamento di servizi dei quali l'occupante non beneficia direttamente.
Tuttavia questa agevolazione sara' concessa solo per i locali di detti istituti culturali (e alle abitazioni che ne fanno parte) che siano:
a) di proprieta' del Governo italiano o da esso presi in affitto;
b) occupati da dipendenti del Governo italiano in servizio nel Regno Unito che non godano dei privilegi diplomatici e che non si occupino di vendita di merci, di attivita' bancarie, armatoriali e di ogni altra attivita' di carattere lucrativo o commerciale.
2) Il Governo italiano esonerera' da ogni imposta sul reddito afferente agli immobili, da ogni imposta afferente ai terreni e da tutte le imposte complementari, gli immobili che siano:
a) di proprieta' degli istituti culturali britannici in Italia contemplati dall'art. 2 dell'Accordo culturale italo-inglese del 28 novembre 1951; e
b) adibiti a scopi culturali; tuttavia, se una piccola parte di tali immobili sia utilizzata per abitazione di un impiegato di un istituto culturale, sara', cio' nonostante, considerata come adibita a scopi culturali.
3) Le disposizioni di cui ai precedenti articoli saranno applicabili dal 1 aprile 1964.
Se il Governo italiano concorda su quanto precede, ho l'onore di proporre che la presente Nota e quella di risposta della Signoria Vostra dello stesso senso costituiscano un accordo tra i nostri due Governi in questa materia. Propongo altresi' che l'Accordo entri in vigore il giorno in cui il Governo italiano avra' notificato al Governo del Regno Unito di aver effettuato gli adempimenti previsti e rimarra' in vigore fino a sei mesi dopo la data in cui uno dei due Governi avra' notificato la denuncia".
In risposta, ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo della Repubblica italiana accetta le proposte suddette e che pertanto considera la Nota di Vostra Eccellenza e la presente risposta costituenti un Accordo tra i due Governi in questa materia, che entrera' in vigore il giorno in cui il Governo italiano avra' notificato al Governo del Regno Unito di aver effettuato gli adempimenti previsti a tal fine e rimarra' in vigore fino a sei mesi dopo la data in cui uno dei due Governi avra' notificato la denuncia.
Gradisca, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione.
Paolo PANSA CEDRONIO
Incaricato d'Affari a.
i.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI