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Ratifica ed esecuzione dell'accordo culturale tra l'Italia e l'Ungheria, concluso a Budapest il 21 settembre 1965.

Art. 21

Articolo 21.

Il presente Accordo entrera' in vigore 15 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.
Il presente Accordo restera' in vigore per la durata di dieci anni, e qualora non venga denunciato da una delle Parti contraenti sei mesi almeno prima della scadenza, s'intendera' tacitamente rinnovato ogni volta per un ulteriore periodo di cinque anni.
In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i propri sigilli.
Fatto a Budapest il 21 settembre 1965 in duplice originale, in lingua italiana ed in lingua ungherese, ambedue i testi facendo ugualmente fede.
Per la Repubblica popolare ungherese
Bela SZILAGYI

Per la Repubblica italiana
Mario ZAGARI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI