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Modifiche al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Articolo unico.



Il periodo massimo di indennizzabilita' dalla cessazione del lavoro, contemplato per la sordita' da rumori, di cui al n. 38 della tabella n. 4 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, e' elevato da uno a due anni.