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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia ed il Libano per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea conclusa a Beirut il 9 giugno 1966.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia ed il Libano per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea, conclusa a Beirut il 9 giugno 1966.