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Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza con speciale riguardo alle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e modifiche ai rispettivi ordinamenti.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Con effetto dal 1 gennaio 1967, ai titolari di pensione a carico delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro sono concesse le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli e per i genitori a carico, nella misura e con le norme di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

Art. 2.


Ai titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', a carico delle casse pensioni di cui al precedente articolo, e' concesso, con effetto dal 1 gennaio 1967, l'assegno complementare, nella misura e con le norme di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1965, n. 488. A decorrere da tale data, l'assegno suppletivo, di cui all'articolo 2 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 e successive modificazioni, e' soppresso.
A decorrere dal 1 gennaio 1967, gli assegni di superinvalidita' a favore dei titolari di pensioni dirette di privilegio a carico della cassa pensioni di cui al comma precedente, istituiti con l'articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379, rimangono invariati, per le diverse lettere della tabella E della legge 11 agosto 1950, n. 648, nelle misure previste dall'articolo 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616. A far tempo dalla data predetta, le norme recanti ulteriori modifiche alla citata legge n. 648 del 1950, non trovano applicazione nei confronti dei predetti titolari di pensione.

Art. 3.


Per le domande presentate dagli iscritti alle casse pensioni di cui al precedente articolo 1 posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi e i periodi riscattabili ai sensi dei rispettivi ordinamenti sono interamente ammessi a riscatto anche se eccedono gli anni 15. Rimangono ferme le norme concernenti i massimi periodi consentiti per la rateizzazione, qualora il pagamento del relativo contributo venga effettuato a rate mensili.

Art. 4.


Nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1967, ai fini della determinazione della pensione indiretta o di riversibilita', le prime 195.000 lire della corrispondente pensione diretta in nessun caso si considerano riversibili per un importo inferiore a lire 156.000. La norma predetta, con effetto dal 1 gennaio 1967, trova applicazione anche per le pensioni indirette e di riversibilita' relative a cessazioni dal servizio dal 1 luglio 1965 al 31 dicembre 1966.

Art. 5.


Le pensioni dirette della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1965 si riliquidano, con effetto dal 1 gennaio 1967, applicando le norme contenute nel presente articolo e nei successivi articoli 6 e 7. Il nuovo importo, per le relative pensioni indirette e di riversibilita', si determina, sulla base del corrispondente trattamento diretto riliquidato, con l'applicazione delle norme contenute negli articoli 6, 7 e 8 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e nel precedente articolo 4.
La riliquidazione delle pensioni dirette di cui al comma precedente si effettua secondo i criteri stabiliti dagli articoli 3, 4 e 8 della legge 26 luglio 1965, n. 965.
Ai fini della determinazione della quota di pensione di cui alla lettera a) dell'articolo 3 della citata legge n. 965 del 1965:

si attribuisce come data di cessazione dal servizio del dipendente, quella del 31 dicembre 1966;
si attribuisce, come parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio, quella virtuale risultante dall'applicazione delle norme contenute nel successivo articolo 6;
si considera come servizio utile quello computato per la liquidazione della pensione originaria, aumentato degli eventuali anni di abbuono per esodo volontario o per mancato giuramento.

Ai fini della determinazione della quota di pensione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della citata legge n. 965 del 1965, si considera l'eventuale pensione aggiuntiva in godimento al 30 giugno 1965 e, nel caso di cessazione dal servizio avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1958 al 30 giugno 1965, si considera anche la eventuale quota di pensione relativa ai servizi simultanei che gia' siano stati computati ai fini della liquidazione della pensione originaria. La riliquidazione della quota di pensione di cui alla lettera b) del citato articolo 3, si effettua maggiorando del 35 per cento le predette eventuali pensione aggiuntiva e quota di pensione relativa a servizi simultanei.

Art. 6.


Ai fini della determinazione della parte a) della retribuzione annua contributiva virtuale di cui al comma terzo del precedente articolo 5, si prende a base:
1) per le cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1958, il trattamento annuo pensionistico diretto spettante al 30 giugno 1965 e determinato con le esclusioni indicate al comma secondo dell'articolo 13 della legge 26 luglio 1965, n. 965. Tale trattamento deve essere considerato con l'ulteriore esclusione dell'eventuale parte aggiuntiva di pensione e con la riduzione delle eventuali maggiorazioni apportate per la valutazione delle campagne di guerra, di anni di abbuono per esodo volontario o mancato giuramento oppure di altri analoghi benefici. Nei casi di pensioni dirette non di privilegio tale riduzione si effettua applicando le norme annesse alla tabella I allegata alla presente legge;
2) per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1958 e fino al 30 giugno 1965, la retribuzione annua contributiva al 1 gennaio 1958, computata anche con l'eventuale maggiorazione prevista dal comma primo dell'articolo 2 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, e quella riferita alla data di cessazione, considerate entrambe, pero', con esclusione delle parti attribuibili ai servizi simultanei ed ai servizi che abbiano dato luogo a quota aggiuntiva di pensione in godimento al 30 giugno 1965, contemplati dall'ultimo comma dell'articolo 5.
Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1958, si effettua il prodotto dell'importo del trattamento annuo di cui al n. 1) per il coefficiente della tabella II, unita alla presente legge, corrispondente agli anni di servizio utile. Nei casi di pensioni dirette di privilegio, qualora abbia trovato applicazione l'elevazione al minimo prevista dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, si assume quale coefficiente della tabella II quello fisso 2,50. Come parte a) della retribuzione annua contributiva al 31 dicembre 1966 si attribuisce il suddetto prodotto considerato con una maggiorazione di lire 200.000.
Per le cessazioni dal servizio avvenute nel periodo dal 1 gennaio 1958 al 30 giugno 1965, prese a base le due retribuzioni contemplate al n. 2), si confronta il prodotto della retribuzione al 1 gennaio 1958 per il coefficiente della tabella III, unita alla presente legge, corrispondente all'epoca di cessazione, con la retribuzione riferita alla data di cessazione. Tra gli importi risultanti si sceglie quello piu' favorevole. Come parte a) della retribuzione annua contributiva al 31 dicembre 1966 si attribuisce il predetto importo piu' favorevole considerato con una maggiorazione di lire 50.000.
La parte a) della retribuzione contributiva annua virtuale attribuita in applicazione dei due commi precedenti, per l'importo eccedente le lire 4.000.000 viene considerata soltanto per un'aliquota:

del 70 per cento per l'importo da lire 4.000.001 a lire 6.000.000 di retribuzione;
del 40 per cento per l'importo da lire 6.000.001 a lire 8.000.000;
del 10 per cento per l'importo residuale.

Art. 7.


Per effetto della riliquidazione, in nessun caso puo' essere attribuito come nuovo trattamento annuo di pensione diretta un trattamento inferiore a quello corrispondente in godimento o spettante al 31 dicembre 1966. Qualora tale ultimo trattamento sia compreso tra lire 2.500.000 e lire 2.552.000, come nuovo trattamento annuo in nessun caso puo' essere attribuito un trattamento inferiore a lire 2.552.000. Qualora invece detto trattamento non raggiunga le lire 2.500.000, in nessun caso puo' essere attribuito un trattamento inferiore a quello riferito al 31 dicembre 1966 con una maggiorazione di lire 52.000.
L'eventuale integrazione del trattamento derivante dall'applicazione del comma precedente e' attribuita alla quota di pensione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della citata legge n. 965 del 1965.

Art. 8.


La norma prevista dal primo comma dell'articolo 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e' estesa agli orfani maggiorenni, ai genitori e ai collaterali.

Art. 9.


Il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1965, n. 965, concernente prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli istituti di previdenza - compreso quello della ragioneria centrale - e' prorogato dal 31 dicembre 1968 al 31 dicembre 1972. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che il termine previsto dall'art. 9 del presente decreto-legge e' prorogato dal 31 dicembre 1972 al 31 dicembre 1976.

Art. 10.


La direzione generale degli istituti di previdenza, a cura del proprio servizio statistico-attuariale, ogni anno compila il bilancio tecnico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed il bilancio tecnico della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e ne allega le relazioni illustrative ai rendiconti annuali compilati in base alle vigenti disposizioni per la gestione degli istituti di previdenza. I prossimi bilanci tecnici saranno compilati, per la Cassa dipendenti enti locali, con riferimento al 1 gennaio 1969, e per la Cassa insegnanti, con riferimento al 1 gennaio 1970, e le relative relazioni saranno allegate, rispettivamente, al rendiconto per l'anno 1969 e al rendiconto per l'anno 1970.
Ai fini di proporre opportune variazioni alle disposizioni in vigore per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, le rispettive commissioni di studio sono nominate in conformita' delle norme contenute nel terzo comma dell'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379. Per la nomina di tali commissioni e' necessario che, per ogni Cassa, siano state acquisite le risultanze di almeno due bilanci tecnici annuali successivi a quelli che hanno gia' formato oggetto di esame da parte della precedente rispettiva commissione.

Art. 11.


Nel caso di sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione a favore degli iscritti alle casse pensioni di cui al precedente articolo 1, per l'accertamento della sussistenza del requisito concernente il minimo di anni di iscrizione stabilito dalla lettera d) e dal comma secondo dell'articolo 3 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, come servizi resi con iscrizione alle casse pensioni si considerano anche i servizi ammessi a ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza delle casse stesse in base alle norme dei rispettivi ordinamenti.

Art. 12.


La Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e' autorizzata a concedere all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) per esigenze finanziarie della gestione assistenza un prestito di lire quindici miliardi.
Il prestito sara' somministrato, per lire cinque miliardi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per altri cinque miliardi entro il quarto trimestre dell'anno 1968 e, per i residui cinque miliardi, il base alle richieste che saranno avanzate dall'INADEL non oltre il 31 dicembre 1972.
Il prestito complessivo, con i relativi interessi, sara' ammortizzato in un periodo non superiore a 35 anni a partire dal 1 gennaio 1973, al tasso annuo composto del 4,25 per cento, mediante versamento di rate semestrali posticipate costanti.
Il prestito anzidetto e' garantito dallo Stato, per il rimborso del capitale e per il pagamento dei relativi interessi.

Art. 13.


I limiti di somma risultanti dall'applicazione dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936, sono triplicati per quanto si riferisce alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.
Per il pagamento delle spese relative alla gestione e manutenzione del predetto patrimonio immobiliare, la Direzione generale degli istituti di previdenza e' autorizzata ad effettuare aperture di credito a favore degli intendenti di finanza e dei direttori provinciali del tesoro.
I lavori, le provviste e i servizi, relativi alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare di cui sopra, possono essere eseguiti senza l'osservanza delle forme di contrattazione previste dai regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, purche' l'importo di ogni singolo lavoro, provvista o servizio, non superi le lire 360.000. Per la liquidazione delle relative spese, escluse quelle riferentisi alla fornitura di oggetti di comune commercio, di cui sia notorio il prezzo corrente, occorre l'attestazione, da parte dell'organo tecnico competente, della regolarita' dell'esecuzione o fornitura e delle congruita' dei prezzi. Quando si tratti di provviste, occorre, in ogni caso, la dichiarazione di assunzione in carico o di immediato impiego, rilasciata dall'agente responsabile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 febbraio 1968
SARAGAT MORO - COLOMBO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE

Tabelle



TABELLA I.

Coefficienti applicabili per operare la riduzione del trattamento di cui al n. 1) dell'articolo 6 nei casi in cui ricorra la valutazione di campagne di guerra, abbuoni per esodo volontario o mancato giuramento oppure di altri analoghi benefici.








Nei casi in cui ricorra la valutazione di campagne di guerra, di abbuoni per esodo volontario o mancato giuramento oppure di altri analoghi benefici, si effettua il rapporto tra le durate del servizio utile considerate, rispettivamente, senza e con la aggiunta degli anni di maggiorazione. In nessun caso il predetto rapporto si
considera inferiore al coefficiente della tabella I.
Il trattamento di cui al n. 1) dell'articolo 6 viene ridotto
moltiplicandolo per il rapporto come sopra determinato.

TABELLA II

Coefficienti previsti dal comma secondo dell'articolo 6, da applicare al trattamento di pensione di cui al n. 1) dell'articolo stesso, per la determinazione della retribuzione annua contributiva virtuale al 31 dicembre 1966 relativamente alle cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1958.







TABELLA III

Coefficienti previsti dal comma terzo dell'articolo 6, da applicare alla retribuzione annua contributiva al 1 gennaio 1958, per la determinazione della retribuzione virtuale al 31 dicembre 1966 relativamente alle cessazioni dal servizio avvenute dal 1 gennaio 1958 al 30 giugno 1965.




Anni di servizio Coefficienti
≤ 35 0,768
36 0,806
37 0,845
38 0,887
39 0,929
40 0,970
41 0,974
42 0,976
43 0,980
44 0,982
45 0,975
46 0,988
47 0,992
48 0,996
49 0,998
≥ 50 1,000