Proroga per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sull'assunzione obbligatoria dei profughi.
Articolo unico.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))