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Modifica dell'art. 2 della legge 12 aprile 1962, n. 185, recante norme per l'assistenza degli orfani dei caduti per causa di servizio.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Articolo unico.



All'articolo 2 della legge 12 aprile 1962, n. 185, recante norme per l'assistenza degli orfani dei caduti per causa di servizio, e' aggiunto il seguente comma:
"Non si fa luogo all'integrazione di cui al precedente comma nei casi in cui del consiglio di amministrazione dell'ente prescelto facciano gia' parte uno o piu' rappresentanti dell'Unione nazionale mutilati per servizio".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1968
SARAGAT MORO - TAVIANI - COLOMBO - BOSCO Visto, il Guardasigilli: REALE