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Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


L'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 24 febbraio 1965, n. 108, e' sostituito dal seguente:
"Nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini e di morva, il veterinario provinciale ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, anche degli animali sospetti di infezione o di contaminazione.
Nei casi di afta epizootica, di peste equina, di febbre catarrale degli ovini, di peste suina classica, di peste suina africana, e di altre malattie esotiche degli animali, il Ministro per la sanita', quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, puo' stabilire con proprio decreto l'obbligo di abbattere e di distruggere gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione.
Per l'abbattimento dell'animale e' concessa al proprietario una indennita' variabile dal 50 al 70 per cento del valore di mercato, calcolato sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri che saranno determinati dal Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
Ai coltivatori diretti l'indennita' puo' essere corrisposta fino all'80 per cento.
L'importo delle indennita' e' per i tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico della provincia.
L'indennita' non viene concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dalla presente legge o dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, quando la contravvenzione riguarda malattie previste dalla presente legge e sia commessa nel corso dell'epizoozia per la quale sia stato disposto l'abbattimento di animali e prima dell'abbattimento stesso. In tali casi l'indennita' viene corrisposta soltanto se il procedimento penale si conclude con sentenza passata in giudicato di assoluzione".

Art. 2.


Il Ministro per la sanita' stabilisce le modalita' e i tempi dell'abbattimento degli animali tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizoologica delle malattie.
Il veterinario provinciale provvede alla emanazione del decreto di abbattimento e di distruzione degli animali e con lo stesso provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennita' da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura dell'indennita' calcolata per ciascun animale. Il provvedimento del veterinario provinciale e' definitivo.

Art. 3.


L'articolo 68 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' modificato come segue:
"Il veterinario provinciale ai fini della profilassi di determinate malattie puo' ordinare, previa disposizione o autorizzazione del Ministro per la sanita', l'applicazione di particolari misure atte a proteggere gli allevamenti indenni o conseguire il risanamento di quelli infetti.
Il Ministro per la sanita' puo' predisporre piani di profilassi e di risanamento da applicare su tutto o parte del territorio nazionale includendovi l'obbligo del censimento degli allevamenti e del patrimonio animale da eseguirsi secondo le modalita' e i criteri che dovranno all'uopo essere impartiti.
Il Ministro per la sanita' puo' altresi' disporre, qualora lo ritenga indispensabile ai fini della eradicazione di determinate malattie, che le carni giudicate atte al consumo umano siano sottoposte a determinati processi di lavorazione e di conservazione per renderle sicuramente innocue nei riguardi della diffusione delle malattie medesime. Allo stesso scopo, il Ministro per la sanita' puo' disporre che vengano sottoposti a particolari trattamenti i prodotti e gli avanzi animali, non destinati all'alimentazione dell'uomo e per i quali sia stata disposta la distruzione".

Art. 4.


Il Ministro per la sanita' puo', con propria ordinanza, disporre la vaccinazione obbligatoria degli animali contro le malattie indicate nell'articolo 1.
A tale scopo il Ministero della sanita' puo' procedere all'acquisto dei presidi immunizzanti, la cui distribuzione dovra' avvenire gratuitamente tramite i veterinari provinciali.
La vaccinazione e' effettuata da veterinari autorizzati dal veterinario provinciale, e i relativi compensi professionali sono a carico dei privati in base a tariffe stabilite dai veterinari provinciali.
Il Ministro per la sanita' puo' disporre che la distribuzione di siero, di vaccini e di virus per interventi profilattici o curativi, anche quando l'uso di tali prodotti non sia reso obbligatorio, sia fatta direttamente dagli istituti produttori agli uffici veterinari provinciali i quali ne curano l'impiego sotto la loro vigilanza.

Art. 5.


Le contravvenzioni previste dal primo comma dell'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con l'ammenda da lire 50.000 a lire un milione, quando si riferiscono a denunzia di una delle malattie previste dalla presente legge. La stessa pena si applica a chiunque contravviene all'ordine di abbattimento dell'animale impartito ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge.
Fuori dei casi previsti dal comma precedente, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono puniti con l'ammenda da lire 20.000 a lire 300.000, quando la contravvenzione sia relativa a malattie previste dalla presente legge. Alla stessa pena sono assoggettati coloro che non osservano un ordine legalmente dato ai sensi della presente legge per impedire la diffusione delle malattie in essa previste.

Art. 6.


Il Ministero della sanita' puo' concedere contributi sino ad un massimo del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore dei comuni, delle province e dei consorzi tra provincia e comuni costituiti per la profilassi e la polizia veterinaria che provvedono ad attuare le operazioni per l'abbattimento e la distruzione degli animali, le disinfezioni richieste nonche' ogni altro intervento necessario per la profilassi delle malattie indicate nella presente legge.
Il Ministero della sanita' puo' altresi' concedere contributi agli ordini provinciali dei veterinari per lo svolgimento di corsi di addestramento dei veterinari sulla diagnosi e profilassi delle malattie previste dalla presente legge, nonche' agli istituti universitari veterinari e agli istituti zooprofilattici sperimentali per il funzionamento di laboratori specializzati per le ricerche scientifiche e la diagnosi relativamente alle predette malattie.

Art. 7.


Il Ministero della sanita' dovra' curare la propaganda veterinaria agli allevatori e l'attuazione di corsi di addestramento del personale dei ruoli veterinari del Ministero della sanita' nonche' del personale veterinario dipendente dai comuni, sulla diagnosi e profilassi delle malattie previste dalla presente legge, e inoltre la specializzazione in Italia od all'estero, presso istituti di ricerca delle predette malattie, dei propri funzionari della carriera direttiva dei veterinari.

Art. 8.


Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita', a partire dall'esercizio finanziario 1968, sono iscritte le somme di:
a) lire 2.300 milioni per il pagamento delle indennita' previste
dall'articolo 1;
b) lire 2.000 milioni per le vaccinazioni previste dall'articolo 4 e per gli altri interventi di profilassi disposti dal Ministro per la sanita' o dai veterinari provinciali;
c) lire 1.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6; ((1))
d) lire 150 milioni per le attivita' di cui all'articolo 7.
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 11 marzo 1974, n.101 ha disposto (con l'art. 5) che "L'autorizzazione di spesa di cui alla lettera c) dell'articolo 8 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, e' ridotta, a partire dall'anno 1973, da lire 1.000 milioni a lire 250 milioni".

Art. 9.


I veterinari provinciali sono autorizzati a corrispondere le indennita' di abbattimento con ordinativi tratti su aperture di credito che il Ministro per la sanita' potra' emettere senza limiti di importo, in deroga al disposto di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 386.

Art. 10.


All'onere di lire 5.450 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1968 verra' fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente modifiche e integrazioni della tabella dei diritti per la visita sanitaria del bestiame e dei prodotti e avanzi animali ai confini dello Stato, ai termini dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.


La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1968.
Da tale data cessa di avere efficacia il decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, convertito in legge 7 luglio 1967, n. 514, recante provvedimenti straordinari per la profilassi della peste suina classica e della peste suina africana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 gennaio 1968
SARAGAT MORO - MARIOTTI - REALE - COLOMBO - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE