Adesione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione relativa al riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 12 della Convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 gennaio 1968
SARAGAT MORO - FANFANI - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
Convenzione
Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. (New York, 10 giugno 1958)
Parte di provvedimento in formato grafico
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