N NORME. red.it

Adesione al protocollo per una nuova proroga dell'accordo internazionale del grano 1962, adottato a Washington il 4 aprile 1966 e sua esecuzione.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire al protocollo per una nuova proroga dell'accordo internazionale del grano 1962, adottato a Washington il 4 aprile 1966.

Art. 2.


Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 3 del protocollo stesso.

Art. 3.


All'onere di lire 500.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 gennaio 1968
SARAGAT MORO - FANFANI - PRETI - cOLOMBO - RESTIVO - ANDREOTTI - TOLLOY Visto, il Guardasigilli: REALE

Protocollo

Protocollo per una nuova proroga dell'Accordo Internazionale sul grano del 1962. (Washington, 4 aprile 1966)



Parte di provvedimento in formato grafico