Costituzione del comune di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
I comuni di Nicastro, Sambiase e Santa Eufemia Lamezia in provincia di Catanzaro sono riuniti in unico comune con la denominazione di Lamezia Terme.
Art. 2.
All'attuazione della presente legge si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 gennaio 1968
SARAGAT MORO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE