Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 500 e massima di lire 800, e con un minimo in ogni caso di lire 2000, per:
a) ogni pianta o ceppaia sradicata e per ogni pianta potata in violazione ai suddetti regolamenti;
b) ogni pianta, ramo o cimale destinato ad "albero di Natale" trasportato o commerciato senza il permesso o contrassegno regolamentare;
c) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme dei regolamenti concernenti i boschi affetti da malattie;
d) ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o riceppata in violazione alle norme dei regolamenti relative alla lotta antiparassitaria;
e) ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dai regolamenti medesimi.
Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo della sanzione di cui al primo comma e' ridotto a lire 200 e il limite massimo a lire 400;
f) la mancata denuncia per inosservanza delle norme concernenti i terreni arbustati e cespugliati.
Art. 2.
Per le violazioni delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui al precedente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 400 e massima di lire 700, e con un minimo in ogni caso di lire 2000, per:
a) ogni pianta o ceppaia, abbattuta in contrasto con le norme dei regolamenti relative alle modalita' dei tagli;
b) ogni ceppaia non rinnovata in violazione delle norme dei regolamenti relative ai cedui senza matricine;
c) ogni ceppaia non rigovernata in violazione alle norme dei regolamenti relative alle operazioni colturali dei boschi cedui;
d) ogni ara o sua frazione, in caso di inosservanza delle norme dei regolamenti relative all'allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.
Art. 3.
Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 2500 e massima di lire 5000. (1) ((3))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 1 marzo 1975, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, e relative alle norme di prevenzione degli incendi boschivi previste nei regolamenti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale sono elevate nel minimo a L. 20.000 e nel massimo a L. 200.000."
La L. 1 marzo 1975, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, e relative alle norme di prevenzione degli incendi boschivi previste nei regolamenti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale sono elevate nel minimo a L. 20.000 e nel massimo a L. 200.000."
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 4 agosto 1984, n. 424, nel modificare l'art. 11 della L. 1 marzo 1975, n. 47, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Sono altresi' quintuplicate le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'articolo 11 della suddetta legge 1 marzo 1975, n. 47".
La L. 4 agosto 1984, n. 424, nel modificare l'art. 11 della L. 1 marzo 1975, n. 47, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Sono altresi' quintuplicate le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'articolo 11 della suddetta legge 1 marzo 1975, n. 47".
Art. 4.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689))
Art. 5.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689))
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 ottobre 1967
SARAGAT MORO - RESTIVO -- REALE Visto, il Guardasigilli: REALE