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Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

Art. 21.


Le disposizioni della presente legge si estendono, in quanto applicabili, alle Regioni a Statuto speciale e alle province di Trento e di Bolzano salve le competenze legislative ed amministrative ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle norme di attuazione.