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Nuova disciplina delle abitazioni costruite a norma della legge 14 novembre 1961, n. 1288.

Articolo unico


Fermo restando l'articolo 6 dell'Accordo per l'istituzione di un centro comune di ricerche nucleari di competenza generale, approvato con legge 10 agosto 1960, n. 906, gli alloggi costruiti ai sensi della legge 14 novembre 1961, n. 1288, dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, possono essere assegnati anche a coloro che abbiano titolo alla assegnazione di alloggi popolari costruiti col contributo dello Stato, con preferenza per i dipendenti dello Stato e di enti pubblici locali.