Norme relative all'organizzazione del mercato dello zucchero per la campagna 1967-68.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Le quantita' di zucchero - espresse in quintali netti di zucchero bianco - di produzione della campagna 1967-68, che possono essere collocate dai produttori sul mercato interno della Comunita' sono le seguenti:
a) quantita' collocabili a partire dal 1 luglio 1967:
quintali 12.300.000;
b) quantita' collocabili a partire dal 10 luglio 1968:
quintali 620.000.
La ripartizione di detti quantitativi di zucchero tra le imprese saccarifere da effettuarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per le finanze, deve essere attuata tenendo conto:
a) delle quote di base relative alla produzione di zucchero ottenute mediamente negli anni dal 1961 al 1966 rapportata a complessivi quintali 12.210.302, compreso un quantitativo massimo producibile di quintali 500.000 di zucchero da melasso;
b) delle esigenze delle zone agricole colpite da avversita' alluvionali nell'autunno del 1966, riservando agli zuccherifici ubicati in tali zone un quantitativo di quintali 124.000;
c) degli investimenti a barbabietola a semina autunnale, riservando agli zuccherifici delle relative zone un quantitativo di quintali 124.000;
d) delle particolari necessita' ambientali per il consolidamento della bieticoltura in zone di differenziato ed elevato interesse agronomico, realizzabile mediante la valorizzazione della dimensione e della funzionalita' di zuccherifici locali, per un quantitativo di quintali 461.698.
Art. 2.
La quantita' massima di zucchero - espressa in zucchero bianco - da riportare alla campagna che ha inizio al 10 luglio 1968 e' di quintali netti 3.770.000.
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi di concerto con i Ministri per le finanze e per l'industria, il commercio e l'artigianato, saranno fissate le quantita' minime di zucchero - comprese nel quantitativo massimo di cui al precedente comma ed in proporzione alle quantita' di cui all'articolo 1 e a quelle giacenti nei magazzini fiduciari al 30 giugno 1967 - che ciascuna impresa saccarifera e' tenuta a riportare alla campagna che ha inizio al 10 luglio 1968 e, quindi, a trattenere, sino alla predetta data nei rispettivi magazzini fiduciari.
Gli oneri relativi alle scorte di zucchero di cui al presente articolo sono compresi nel prezzo dello zucchero, fissato dal Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 1119 del 6 agosto 1965, e perequati, limitatamente agli interessi passivi, ai sensi del provvedimento di detto Comitato n. 662 del 12 luglio 1967, e successive modificazioni.
Art. 3.
Le quantita' di zucchero di produzione della campagna 1967-68 eccedenti i quantitativi di cui all'articolo 1 devono essere riportate, da ciascuna impresa saccarifera, a campagna successiva e non possono essere estratte prima di tale campagna, se non per la esportazione sui mercati dei Paesi terzi.
Agli oneri derivanti da tali eccedenze deve essere provveduto mediante trattenuta da effettuarsi sul prezzo dello zucchero, nella misura di lire 1 al chilo-zucchero a carico dei produttori di barbabietole e di lire 2 al chilo-zucchero a carico dei produttori di zucchero.
Il Comitato interministeriale dei prezzi e' incaricato di provvedere, mediante propri provvedimenti, per la esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addi' 6 agosto 1967
SARAGAT MORO - RESTIVO - ANDREOTTI - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE