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Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo Speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790.

Art. 21.

(Ricorsi)


Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 8 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, e' sostituito dal seguente:
"Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Qualora il ricorso verta sul riconoscimento della invalidita' o della dipendenza di essa o della morte da causa di servizio, o della inabilita', il ricorrente deve nominare nel ricorso stesso il proprio medico di parte".