Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani.
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni da assegnare all'Ente acquedotti siciliani per provvedere, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, al finanziamento delle opere indicate alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 gennaio 1942, n. 24.
La relativa spesa sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.