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Estensione ai sommozzatori dei vigili del fuoco della indennita' di immersione prevista per i sommozzatori delle forze armate e della pubblica sicurezza.

Art. 1.


Con decorrenza dal 1 gennaio 1967, ai sommozzatori ed alle loro guide appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' concessa l'indennita' d'immersione nella medesima misura prevista per i sommozzatori e guide della Marina militare, dell'Esercito, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.