Adeguamento del contributo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ai sensi dell'art. 10, n. 2, lettera b) della legge 2 aprile 1958, n. 377.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1966, il contributo temporaneo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 10, n. 2), lettera b), della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' aumentato al 7,70 per cento della retribuzione contributiva dallo stesso articolo prevista.
Art. 2.
L'articolo 12 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituito dal seguente:
"Le aliquote contributive di cui al precedente articolo 10, comma primo, nn. 1) e 2), possono essere variate, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui al precedente articolo 4".
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 giugno 1967
SARAGAT MORO - BOSCO - REALE - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE