Adeguamento dei diritti fissi spettanti alla Societa' italiana autori ed editori per la tenuta del pubblico registro cinematografico.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
I diritti fissi spettanti alla Societa' italiana degli autori ed editori, SIAE, a norma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458, per le iscrizioni, le annotazioni ed il rilascio dei certificati relativi al pubblico registro cinematografico sono stabiliti nella seguente misura:
a) per ogni iscrizione di film lungometraggio lire 30.000;
b) per ogni iscrizione di cortometraggio o di film di attualita' lire 20.000;
c) per ogni annotazione di atti lire 3500;
d) per il rilascio di ogni certificato lire 2000.
Art. 2.
L'ammontare dei diritti fissi indicati nell'articolo precedente potra' essere variato, successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore, istituito con legge 22 aprile 1941, n. 633.
L'eventuale maggiorazione dei suddetti diritti fissi, da determinarsi con le modalita' indicate nel primo comma, non potra' comunque essere superiore all'aumento dell'indice generale del costo della vita risultante dal bollettino dell'Istituto centrale di statistica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 giugno 1967
SARAGAT MORO - PRETI - COLOMBO - CORONA Visto, il Guardasigilli: REALE