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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di alcuni prodotti, con Protocollo annesso, e della Convenzione tra l'Italia e la Francia per i disegni e modelli, concluse a Roma il 28 aprile 1964.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti, conclusi a Roma il 28 aprile 1964, tra l'Italia e la Francia:
a) Convenzione per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di alcuni prodotti con Protocollo annesso;
b) Convenzione per i disegni e modelli.