Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alle infrazioni e determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili, firmata a Tokio il 14 settembre 1963.
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alle infrazioni e determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili, firmata a Tokio il 14 settembre 1963.