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Modifiche alla legge 22 dicembre 1960, n. 1598, concernenti disposizioni a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra.

Articolo unico.



Il contributo a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, previsto dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1598, e' aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.