Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a costruire la seconda invasatura per le navi traghetto delle Ferrovie dello Stato in Golfo degli Aranci.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad eseguire a propria cura e spese, a carico dei fondi stanziati con la legge 27 ottobre 1965, n. 1200, ed in deroga a quanto stabilito dall'articolo 16 del regio decreto 26 settembre 1904; n. 713, i lavori di costruzione nel porto di Golfo degli Aranci della seconda invasatura per le navi traghetto delle Ferrovie dello Stato, le opere ferroviarie, i piazzali, la pavimentazione e gli impianti, nonche' la scogliera di protezione per una spesa complessiva di lire 1.500.000.000.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 1967
SARAGAT MORO - MANCINI - COLOMBO - PIERACCINI - NATALI - SCALFARO Visto, il Guardasigilli: REALE