Ruolo speciale mansioni d'ufficio per sottufficiali della Guardia di finanza.
Art. 1.
Si applicano alla Guardia di finanza le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 10 giugno 1964, numero 447, che apportano modificazioni alle norme sulla formazione del ruolo speciale per mansioni d'ufficio di cui agli articoli 24 e 27 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, estesa alla Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260.