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Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche nazionali a favore degli elettori dell'Assemblea regionale siciliana nella primavera del 1967.

Art. 1.


Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni dell'Assemblea regionale siciliana che avranno luogo nella primavera del 1967.