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Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica.

Art. 13.

(Delega e disposizioni per l'istituzione dei ruoli organici del personale delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, nonche' del personale ausiliario, e per l'inquadramento in detti ruoli)


Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme occorrenti per l'istituzione degli altri ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e per la disciplina delle relative carriere, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi risultanti dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.
La consistenza organica complessiva dei ruoli da istituire ai sensi del comma precedente dovra' essere contenuta nei limiti strettamente indispensabili alle esigenze dei servizi e non superare, comunque, le 270 unita' da ripartire nelle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria.
Le norme delegate disciplineranno, altresi', la prima formazione dei ruoli in base al criterio di inquadrare in essi, a domanda, il personale statale di ruolo, che sia in servizio al Ministero del bilancio od alla Segreteria generale del Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.), almeno dal 30 giugno 1966. Detto inquadramento verra' effettuato nella corrispondente carriera cui l'impiegato appartiene e nella qualifica rivestita o equiparata ovvero in quella immediatamente superiore, se in possesso dell'anzianita' necessaria per l'ammissione agli scrutini di merito comparativo per la promozione alla qualifica stessa.
Il provvedimento delegato di istituzione dei ruoli potra' prevedere, per la durata di non oltre un triennio, la riduzione pari alla meta' - e comunque di un massimo di trenta mesi - dell'anzianita' prevista per l'avanzamento o per l'ammissione agli esami. Tale riduzione non puo' essere utilizzata per piu' di una promozione.
In sede di attuazione degli inquadramenti di cui ai precedenti commi per gli impiegati delle carriere speciali, muniti di titolo di studio, che siano stati dichiarati vincitori dei concorsi per esame speciale, previsti dall'articolo 365 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano le disposizioni degli articoli 361 lettera c) e 368 lettera a) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Nei posti eventualmente disponibili dopo l'inquadramento di cui al terzo comma potra' prevedersi l'inquadramento, con le stesse modalita' ivi stabilite, del personale statale di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato che ne faccia domanda.
Nel ruolo della carriera esecutiva potranno essere inquadrati anche impiegati della carriera ausiliaria e della carriera ausiliaria tecnica che abbiano espletato, almeno per un biennio, presso il Ministero del bilancio o presso la Segreteria generale del Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.) mansioni proprie della carriera esecutiva conseguendo il giudizio di ottimo.
Un quarto dei posti disponibili nel ruolo della carriera di concetto dopo gli inquadramenti disposti dai precedenti commi puo' essere attribuito con le modalita' previste dall'art. 15 della legge 12 agosto 1962, n. 1289.
Il provvedimento delegato potra' anche stabilire che una aliquota non superiore alla meta' dei posti che risulteranno disponibili nella qualifica iniziale dei singoli ruoli dopo gli inquadramenti di cui ai precedenti commi, sia conferita mediante concorso per esami, riservato al personale distaccato da altri Enti o comunque in servizio presso il Ministero o presso la Segreteria generale del Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.) almeno dal 30 giugno 1966 e che sia in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti, salvo quello del limite di eta'.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734)).
Le norme delegate disciplineranno, altresi', l'inquadramento a domanda dei sottufficiali e militari di truppa in carriera continuativa o raffermati, in servizio presso il Ministero del bilancio o la Segreteria generale del C.I.R. almeno dal 30 giugno 1966, nei ruoli organici ai sensi del precedente terzo comma con le opportune norme di equiparazione.