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Aumento del contributo ordinario dello Stato e concessione di un contributo straordinario per l'attuazione dei programmi assistenziali dell'Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane o internazionali.

Art. 1.


Lo stanziamento di lire 5 miliardi di cui all'articolo 1 della legge 22 agosto 1951, n. 749, a favore dell'Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali e' elevato, a partire dall'anno finanziario 1966, a lire 6 miliardi, per il programma di assistenza alimentare a favore dei minori e degli anziani.