Attribuzione al personale della polizia ferroviaria per i servizi espletati fuori sede nell'ambito del compartimento della indennita' di trasferta prevista per il dipendente dello Stato.
Art. 1.
L'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente la riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria, e' abrogato.