Concessione di un contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale tra gli enti di assistenza.
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1967 e' autorizzata la corresponsione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza (ANEA), con sede in Roma, piazza Augusto Imperatore.