N NORME. red.it

Integrazione di fondi per l'esecuzione a cura dell'A.N.A.S. di lavori di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza.

Art. 1.



Per il completamento dell'attuazione - a cura ed a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, predisposto ai termini dell'articolo 5 della legge 13 agosto 1959, n. 904, e' autorizzata la spesa di lire 43 miliardi, da ripartirsi in ragione di lire 24 miliardi nell'anno 1966 e di lire 19 miliardi nell'anno 1967.
Sulle somme stesse grava, nella misura dell'1,50 per cento, la quota oneri generali da attribuirsi all'ANAS in dipendenza dell'attuazione del programma stradale ed autostradale.