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Adeguamento dei limiti di somma previsti dagli articoli 32, 52, 81 e 92 del regolamento per i lavori del Genio militare approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


I limiti di somma indicati ai commi primo - lettere a) e b) - e quarto dell'articolo 32 del regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, quali risultano modificati dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106, sono elevati, rispettivamente, a lire 2.400.000 e a lire 24.000.000.

Art. 2.


I limiti di somma indicati ai commi terzo e quinto dell'articolo 52 del regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, quali risultano modificati dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936, sono elevati, rispettivamente, a lire 600.000 e a lire 250.000.

Art. 3.


I limiti di somma di lire 1.500.000 e di lire 1.000.000 indicati al penultimo comma dell'articolo 81 del regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, quale risulta modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n. 883, sono elevati rispettivamente a lire 3.000.000 e a lire 1.800.000.

Art. 4.


Il limite di somma indicato al comma primo - lettera b) - dell'articolo 92 del regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936, e' elevato a lire 1.800.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 gennaio 1967
SARAGAT MORO - TREMELLONI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE