Modifiche alla legge 5 aprile 1966, n. 210, sulla partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967.
Art. 1.
Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967 e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni in aggiunta a quella di lire 1 miliardo e 500 milioni di cui alla legge 5 aprile 1966, n. 210.