Autorizzazione alla spesa di lire 5 miliardi per la costruzione ed ampliamento di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da ripartirsi in ragione di lire un miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1971 per la costruzione, ampliamento e completamento a cura del Ministero dei lavori pubblici di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Le localita' nelle quali saranno eseguite le costruzioni di cui al primo comma saranno stabilite d'intesa tra i Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici e, per la costruzione di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri, d'intesa anche con il Ministero della difesa.
Le somme predette saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.