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Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1967.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 310 aprile 1967, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1967, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1966.

Art. 2.


La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1967.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1966
SARAGAT MORO - COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE