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Disposizioni per il completamento dei lavori di costruzione della ferrovia Circumflegrea e per l'acquisto di materiale rotabile.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il limite della spesa autorizzata per la ferrovia Circumflegrea con l'articolo 37 della legge 24 luglio 1959, n. 622, e' elevato di lire 3.260 milioni per tener conto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, della necessita' di esecuzione di ulteriori lavori di costruzione di fabbricati e impianti fissi, delle variazioni di prezzi accertate in sede di aggiornamento o di revisione, nonche' della spesa relativa al materiale rotabile, compreso quello acquistato usato e trasformato ai fini dell'esercizio provvisorio del tronco Napoli-Pianura. Detto materiale, lasciato in uso gratuito alla Societa' anonima per l'esercizio di pubblici servizi (S.E.P.S.A.), restera' acquisito alla proprieta' dello Stato.
Resta fermo quant'altro disposto con gli articoli 36, 37 e 38 della legge 24 luglio 1959, n. 622.

Art. 2.


La maggiore spesa di lire 3.260 milioni, di cui al precedente articolo 1, sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in ragione di lire 500 milioni nell'anno 1965 e di lire 920 milioni in ciascuno degli anni dal 1966 al 1968.
All'onere di lire 500 milioni previsto per l'anno finanziario 1965 si provvede per lire 250 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio 31 dicembre 1964 e, per lire 250 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1965.
All'onere di lire 920 milioni previsto per l'anno 1966 si provvede con riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario stesso.
Il Ministro per il tesoro 6 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1966
SARAGAT MORO - SCALFARO - COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE