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Aumento del contributo a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari, di cui all'art. 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707.

Art. 1.


A partire dall'esercizio finanziario 1965 e' autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, di un contributo annuo di lire 60 milioni per l'assistenza tecnica alle associate, ai fini del loro miglioramento ed incremento.