Modifiche alla legge 7 febbraio 1958, n. 88.
Art. 1.
In deroga agli articoli 23, primo e secondo comma e 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, gli Istituti superiori di educazione fisica statali o pareggiati istituiscono, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, appositi corsi riservati agli iscritti negli elenchi speciali di cui all'articolo 31, quarto comma, della ordinanza ministeriale 30 marzo 1961, concernente il conferimento degli incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1961-62, i quali alla data del 30 settembre 1966 abbiano prestato nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica statali o pareggiati, almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, di insegnamento di educazione fisica con qualifica non inferiore a "valente".