Disposizioni concernenti il personale insegnante delle scuole per sordomuti.
Articolo unico.
Fermo restando il disposto dell'articolo 523 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, in virtu' del quale possono accedere all'insegnamento nelle scuole elementari per sordomuti soltanto coloro che sono in possesso dell'abilitazione magistrale, i diplomati delle scuole di metodo ai sensi della lettera b), primo comma, dello articolo 523 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato almeno tre anni di lodevole servizio nell'ultimo decennio e siano in servizio nell'anno scolastico 1965-66, si intendono abilitati anche all'insegnamento nelle scuole elementari per sordomuti.