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Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima, firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima, firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963.

Art. 2.


Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 10 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 ottobre 1966
SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI REALE - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE

Convenzione

Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima (Strasburgo, 6 maggio 1963).



Parte di provvedimento in formato grafico