N NORME. red.it

Modifiche ed aggiunte al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, concernente norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.

Art. 1.


La documentazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 20431 nonche' ogni altro elemento idoneo a comprovare la detenzione nei "K.Z." (Konzentrazion-Zone), da fornirsi a cura degli interessati, a corredo delle domande per indennizzo gia' presentate entro il termine previsto del 21 luglio 1964, devono essere fatti pervenire alla Commissione di cui all'articolo 7 del citato decreto presidenziale, sotto pena di decadenza dal diritto allo indennizzo stesso, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.