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Provvedimenti a favore del naviglio della Guardia di finanza.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi e 670 milioni per l'acquisto di natanti da iscrivere nei quadri del naviglio della Guardia di finanza.

Art. 2.


La somma di cui al precedente articolo, ripartita in dieci esercizi finanziari, sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di lire 367 milioni per ogni esercizio a decorrere dall'esercizio 1965.
Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 3.


Alla copertura dell'onere annuo di lire 367 milioni afferente agli esercizi finanziari 1965 e 1966 si provvedera' mediante riduzione dell'apposito fondo speciale iscritto negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i predetti anni, per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addi' 6 agosto 1966
SARAGAT MORO - PRETI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE