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Modifiche al regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, concernente le norme per il pareggiamento degli Istituti musicali.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 2.


L'articolo 9 del citato decreto e' sostituito dal seguente:
"Ai direttori e agli insegnanti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati compete il trattamento economico stabilito per il personale direttivo e docente dei Conservatori di musica".

Art. 3.


L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"Lo svolgimento della carriera dei direttori e degli insegnanti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati e' corrispondente a quello stabilito per i direttori e gli insegnanti dei Conservatori di musica.
Al personale direttivo e docente incaricato si applicano le norme di legge stabilite per il corrispondente personale dei conservatori relative al trattamento economico e giuridico".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addi' 6 agosto 1966
SARAGAT MORO - GUI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE