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Istituzione di uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Per il conseguimento dei propri fini istituzionali lo Istituto centrale di statistica puo' anche istituire uffici di corrispondenza regionali o interregionali.

Art. 2.


Al funzionamento degli uffici di corrispondenza si provvede con personale dei ruoli dell'Istituto centrale di statistica nei limiti stabiliti per carriere e qualifiche dall'annessa tabella; all'uopo il presidente dell'istituto dispone i relativi trasferimenti.

Tabella del personale che puo' essere destinato agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dello Istituto centrale di statistica.

((================================================================== CARRIERA | QUALIFICA | NUMERO -------------------------------------------------------------------- Direttiva................|Tutte le qualifiche della | 50 | carriera. | Concetto.................|Tutte le qualifiche della | 60 | carriera. | Esecutiva................|Tutte le qualifiche della | 240 | carriera. | Ausiliaria e ausiliaria |Tutte le qualifiche della | 50 tecnica | carriera. | ))
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addi' 6 agosto 1966

SARAGAT

MORO - TAVIANI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE