Istituzione di uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Per il conseguimento dei propri fini istituzionali lo Istituto centrale di statistica puo' anche istituire uffici di corrispondenza regionali o interregionali.
Art. 2.
Al funzionamento degli uffici di corrispondenza si provvede con personale dei ruoli dell'Istituto centrale di statistica nei limiti stabiliti per carriere e qualifiche dall'annessa tabella; all'uopo il presidente dell'istituto dispone i relativi trasferimenti.
Tabella del personale che puo' essere destinato agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dello Istituto centrale di statistica.
((================================================================== CARRIERA | QUALIFICA | NUMERO -------------------------------------------------------------------- Direttiva................|Tutte le qualifiche della | 50 | carriera. | Concetto.................|Tutte le qualifiche della | 60 | carriera. | Esecutiva................|Tutte le qualifiche della | 240 | carriera. | Ausiliaria e ausiliaria |Tutte le qualifiche della | 50 tecnica | carriera. | ))
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addi' 6 agosto 1966
SARAGAT
MORO - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE