Proroga dell'efficacia delle norme sull'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie.
Art. 1.
A decorrere dal periodo di paga successivo alla data del 31 dicembre 1965 e fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1966 sono confermate le esenzioni contributive nonche' le riduzioni delle misure dei contributi disposte dall'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999.