Contributo di lire 25 milioni per l'erezione a Gorizia del monumento al Fante, nel cinquantenario della liberazione della citta'.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato il contributo di lire 25 milioni per la erezione del monumento al Fante nella citta' di Gorizia, nel cinquantenario della sua liberazione.
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione delle banane fresche.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 luglio 1966
SARAGAT MORO - TREMELLONI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE