Concessione dei contributi in favore di Enti ed Istituti che svolgono attivita' scientifica nel campo delle poste e delle telecomunicazioni.
Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni e' autorizzato a concedere contributi, per l'importo complessivo annuo non superiore a lire 25 milioni, in favore di Enti ed Istituti che svolgano attivita' scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni. ((1))
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La L. 25 ottobre 1989, n. 355, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "I contributi annui che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzato a concedere in favore di enti ed istituti che svolgono attivita' scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni, previsti dall'articolo 1 della legge 15 luglio 1966, n. 560, per l'importo complessivo annuo non superiore a lire 25 milioni, sono elevati, a partire dall'anno finanziario 1989, a lire 200 milioni".
Art. 2.
La spesa di cui al precedente articolo sara' stanziata per lire 5 milioni nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e per lire 20 milioni in quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Art. 3.
All'onere derivante dalla presente legge si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 217 (lire cinque milioni) dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'anno finanziario 1966, e corrispondente per gli anni successivi, ed al capitolo n. 211 (lire venti milioni) dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario 1966, e corrispondente per gli anni successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Roma, addi' 15 luglio 1966
SARAGAT MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE