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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania relativo alla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni di origine e di altre denominazioni geografiche, concluso a Bonn il 23 luglio 1963, con annessi Protocollo in pari data e Scambio di Note effettuato a Bonn il 14 maggio 1964.

Art. 13

Articolo 13

1. Il presente Accordo sara' ratificato; gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.
2. Il presente Accordo entrera' in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e rimarra' in vigore senza limitazione di durata.
3. Ciascuno degli Stati contraenti potra' denunciare il presente
Accordo dando all'altro Stato un preavviso scritto di un anno.
In fede di che, i plenipotenziari sopra nominati hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO in Bonn il 23 luglio 1963 in due esemplari originali,
ciascuno redatto in italiano e in tedesco, i due testi facenti ugualmente fede.
Per la Repubblica italiana
GUIDOTTI
Per la Repubblica Federale di Germania
CARSTENS